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IRAP e professionista: quando chiedere un rimborso?

La richiesta del rimborso IRAP, di cui all’art. 38 D.P.R. 602/73, implica la dimostrazione in capo al professionista dell’assenza di autonoma organizzazione. L’istanza può essere presentata per i periodi di imposta i cui pagamenti a saldo sono avvenuti nei 48 mesi precedenti alla presentazione dell’istanza a condizione che il professionista dimostri l’assenza di autonoma organizzazione facendo emergere il c.d. intuitus personae. L’istanza di rimborso deve essere presentata brevi manu o mediante raccomandata a/r all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

A sostegno della suddetta istanza il contribuente deve allegare i seguenti documenti: quietanze di pagamento a saldo, registro dei beni ammortizzabili, quadri dei mod. 770 e quadro G del mod. unico a dimostrazione dell’assenza di lavoro dipendente.

L’istanza può anche essere corredata da giurisprudenza favorevole allegando le più note sentenze a favore del contribuente.

Solo dopo lo spirare del termine dei 60 giorni decorrenti dalla data di protocollazione dell’istanza, in caso di espresso diniego, o dopo 90 giorni si può adire la fase contenziosa. (Flavio Schembri)

mercoledì 18 maggio 2016

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